Differenza tra CILA e SCIA: quale serve per la ristrutturazione

Due tra le pratiche edilizie più comuni in Italia necessarie per le ristrutturazioni sono la CILA e la SCIA. Queste due sigle sono gli acronimi per: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Quando si intraprende un intervento edilizio, è fondamentale comprendere quale titolo abilitativo sia necessario, se la CILA o la SCIA, per essere in regola con la normativa vigente. Sebbene entrambi siano strumenti che permettono di avviare lavori di ristrutturazione, presentano differenze significative in termini di requisiti, iter burocratico e tipologia di intervento autorizzato. Per ogni genere di lavori edili su fune, richiedi l’intervento di Edilizia Alternativa. Siamo esperti nella gestione delle riparazione di tetti, ma anche nella messa in sicurezza di edifici di ogni genere. A seconda del tipo di ristrutturazione, ci occuperemo di gestire anche la parte burocratica non lasciando niente al caso.

CILA o SCIA: quando si utilizza la CILA?

La CILA è un atto amministrativo che consente l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che non alterano la volumetria o la destinazione d'uso dell'immobile. Essa è regolamentata dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e viene utilizzata per lavori che non impattano sulle strutture portanti dell'edificio.

La CILA è necessaria nei seguenti casi:

  • Opere di manutenzione straordinaria senza interventi sulle parti strutturali (es. spostamento di tramezzi, rifacimento di impianti senza alterazione strutturale);
  • Restauro e risanamento conservativo leggero;
  • Installazione o manutenzione di cappotti termici o impianti tecnologici che non alterano la sagoma dell'edificio;
  • Sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti;
  • Frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari senza modifiche strutturali.

La CILA deve essere presentata al Comune di competenza tramite il portale telematico o in formato cartaceo, firmata da un tecnico abilitato, presente nello staff di Edilizia Alternativa, che asseveri la conformità dell'intervento alle normative edilizie. Non sono richiesti tempi di attesa per l'inizio dei lavori: una volta presentata la documentazione, l'intervento può iniziare immediatamente. In caso di mancata presentazione della CILA, si incorre in una sanzione amministrativa variabile, generalmente tra i 1.000 e i 1.500 euro.

SCIA: differenze con la CILA e quando richiederla

La SCIA è un titolo abilitativo più complesso rispetto alla CILA ed è necessario per interventi di maggiore entità, regolati sempre dal D.P.R. 380/2001. Si tratta di una comunicazione certificata che autorizza lavori che possono comportare modifiche strutturali, purché non richiedano un Permesso di Costruire.

La SCIA è obbligatoria per interventi che comprendono:

  • Manutenzione straordinaria con modifiche strutturali (es. demolizione e ricostruzione di muri portanti, apertura di nuove finestre o porte su muri portanti);
  • Restauro e risanamento conservativo con modifiche strutturali;
  • Ristrutturazione edilizia pesante che non modifica la volumetria complessiva;
  • Cambio di destinazione d'uso dell'immobile senza opere strutturali;
  • Interventi di efficientamento energetico con modifiche sostanziali alle strutture.

Anche la SCIA deve essere presentata da un tecnico abilitato attraverso gli sportelli telematici comunali. Tuttavia, a differenza della CILA, alcune tipologie di SCIA prevedono un'attesa di 30 giorni prima dell'inizio lavori, in cui l'ente comunale può effettuare controlli. Se entro questo termine non vengono sollevate obiezioni, l'intervento è considerato tacitamente approvato. In caso di SCIA alternativa al Permesso di Costruire, l'attesa può essere ridotta a 5 giorni. L'inosservanza dell'obbligo di presentazione della SCIA comporta sanzioni più elevate rispetto alla CILA, con importi variabili in base alla gravità dell'abuso edilizio.

CILA o SCIA quale richiedere per la ristrutturazione

La scelta tra CILA e SCIA dipende dalla natura dell’intervento edilizio:

  • Se la ristrutturazione riguarda opere interne senza modifiche strutturali, è sufficiente la CILA.
  • Se invece sono previsti interventi sulle parti strutturali dell’edificio o modifiche sostanziali, è necessaria la SCIA.
  • Per interventi ancora più invasivi, come nuove costruzioni o ampliamenti volumetrici, sarà invece richiesto il Permesso di Costruire.

Per evitare sanzioni amministrative sulla mancata richiesta della CILA o della SCIA o di qualsiasi altro permesso edilizio, richiedi l’intervento di Edilizia Alternativa. Faremo in modo di gestire la ristrutturazione del tuo edificio seguendo tutte le normative vigenti, anche e soprattutto sotto il profilo burocratico.

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