Quando si parla di edilizia per i lavori in quota da che altezza bisogna valutare il rischio di caduta? La domanda sorge spontanea. In ambito edilizio la risposta sembra semplice ed è di 2 metri ma, come spesso accade nel cantiere, dietro quel numero si nasconde un universo di obblighi normativi, aspetti tecnici e buone pratiche che vanno oltre la semplice misurazione dell’altezza. Di seguito offriamo una panoramica utile sui lavori in quota e sull’altezza da valutare per il rischio, soprattutto nei lavori edili su fune, con l’esperienza di Edilizia Alternativa. Questa guida potrebbe interessare sia il progettista sia l’impresa che voglia operare in conformità con il D.Lgs. 81/08 e in totale sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 107, definisce “lavoro in quota” ogni attività che espone il lavoratore a un rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Tale definizione fa scattare una serie precisa di responsabilità: il datore di lavoro deve redigere o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo le misure di prevenzione più idonee (articoli 15 e 111). In altre parole, dal momento in cui un operatore si trova oltre la soglia dei 2 metri, non è più lecito affidarsi al “buon senso”, ma occorre una valutazione strutturata, da integrare con procedure operative e formazione specifica.
La valutazione dei 2 metri designata come già detto, dall’articolo 107 del Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul lavoro non è casuale: studi statistici sugli infortuni mostrano che un impatto da questa altezza può già provocare lesioni letali. Inoltre, nei cantieri temporanei o mobili, le superfici di lavoro possono essere irregolari; per questo il legislatore ha preferito un valore prudenziale, valido sia per salite (ponteggi, scale, coperture) sia per discese (scavi più profondi, che rientrano anch’essi nella definizione). Va chiarito però che il rischio di caduta esiste anche prima: la legge impone la valutazione formale oltre tale quota, ma la buona prassi suggerisce di estendere l’analisi a qualunque dislivello che possa causare danni significativi (bordo soletta, rampe non protette, botole aperte). Soprattutto in caso di rifacimento delle facciate in condizioni complicate e difficili come la manutenzione di mura storiche, la capacità degli operatori nel lavorare in sicurezza in alta quota è determinante per la riuscita dell’operazione senza correre il rischio di cadute. Edilizia Alternativa forma in maniera capillare i suoi operatori specializzati, su ogni genere di rischio e di precauzione per evitare danni alla salute dei suoi dipendenti.
Non basta misurare la distanza dal suolo. La valutazione del rischio deve contemplare:
Analizzando con metodo questi parametri, il coordinatore alla sicurezza individua se adottare sistemi di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, reti anticaduta) oppure ricorrere, in subordine, ai dispositivi di protezione individuale: come imbracature EN 361, cordini con assorbitore di energia EN 355, dispositivi retrattili EN 360 e ancoraggi EN 795.