FAQ

Domande frequenti riguardo ai nostri servizi su corda

Consulta questa pagina per chiarire ogni dubbio a proposito dei nostri interventi su fune. 

Quando scegliere il metodo di lavoro con funi?

La scelta del metodo di lavoro con funi viene determinata dopo un’attenta analisi dei rischi, che permetta di scegliere i mezzi di accesso più sicuri.

In alcuni casi l’utilizzo di mezzi di protezione collettiva, come l’allestimento di un ponteggio, è particolarmente problematico da un punto di vista tecnico, ad esempio per la particolare irregolarità e/o inclinazione del piano di appoggio. L’installazione di ponteggi non è opportuna, inoltre, quando presso gli edifici oggetto delle lavorazioni ci sono giardini privati o sono installate tettoie e pensiline su balconi e terrazzi, oppure quando l’opera da compiere è limitata, ad esempio il disgaggiare piccole zone pericolanti di un edificio con eventuale ristrutturazione successiva.

Anche per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, come ad esempio le piattaforme di lavoro mobili elevatrici (PLE), non risulta a volte possibile utilizzarle in quanto non sono in grado di raggiungere il punto da trattare, oppure se non possono avere una idonea base di appoggio.

Alla luce di queste considerazioni, la scelta del metodo di lavoro con funi viene effettuata se dalla valutazione dei rischi ricorrono uno o più dei seguenti elementi:

  •   impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
  •   pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
  •   impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
  •   esigenza di urgenza di intervento giustificata;
  •   minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
  •   durata limitata nel tempo dell’intervento;
  •   impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

Oltre alle ragioni tecniche e di sicurezza, devono essere menzionate anche quelle economiche. L’impegno economico per l’allestimento di ponteggi è enormemente maggiore di quello necessario alla sua alternativa in fune. Anche per quanto riguarda il confronto economico con le piattaforme di lavoro, non è difficile riconoscere che i costi per l’utilizzo dell’attrezzatura sono maggiori. Altra riflessione riguarda l’aspetto burocratico relativo ai permessi come la richiesta di occupazione di suolo pubblico per l’utilizzo di ponteggi, e la verifica della portata delle solette carrabili, nel caso di utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili. Infine, un altro aspetto a favore dell’attività con funi riguarda l’esecuzione dei lavori svolti in tempi ridotti.

Che cosa sono gli oneri per la sicurezza?

Il primo ambito da chiarire in merito agli importi della sicurezza è il l’uso corretto dei termini “costi” e “oneri” che vengono utilizzati in modo generalizzato e non distinto.

Si definiscono oneri di sicurezza i costi aziendali sostenuti al fine di ridurre i rischi specifici come operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di lavoro; sono contenuti in quota parte all’interno dell’analisi delle voci relative alle fasi di lavorazione (cfr. D.P.R. 207/2010 art. 32).

Gli oneri possono essere indicati in una specifica tabella che la Stazione Appaltante può inserire all’interno della documentazione atta alla formalizzazione dell’offerta da parte dell’operatore economico. La tabella potrà avere l’indicazione degli oneri relativi all’attivazione di misure specifiche al fine di ridurre i rischi aziendali e la definizione economica di dettaglio degli stessi per:

  1. misure per la gestione del rischio aziendale;
  2. misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto;

Per quanto concerne le misure di cui al punto a) a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si considerino le seguenti voci:

  1. spese amministrative varie;
  2. DPI/DPC (questi ultimi se non previsti nel PSC);
  3. uso delle attrezzature di lavoro;
  4. redazione documenti;
  5. sorveglianza sanitaria;
  6. gestione delle Emergenze;
  7. formazione, Informazione e Addestramento;
  8. servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

 Analogamente, per quanto concerne le misure di cui al punto b:

  1. Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;
  2. Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento dei cantieri inclusi i costi di utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente.

In conclusione, gli oneri della sicurezza sono gli oneri afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa; si tratta delle spese che ciascun imprenditore sopporta per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie lavorazioni in cantiere.

Questi oneri sono contenuti nella quota parte delle spese generali e non sono riconducibili ai costi della sicurezza previsti dal p. 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/08. Ad esempio, rientrano tra oneri della sicurezza la formazione del personale, la sorveglianza sanitaria, i DPI, per la redazione del POS, ecc.

Gli oneri della sicurezza non devono essere soggetti a ribasso da parte dell’offerente perchè l’impresa è vincolata contrattualmente a tali costi che fanno riferimento a specifiche richieste del committente riguardanti la sicurezza e la tutela della salute.

I vostri interventi sono garantiti? Come funziona la vostra garanzia sugli interventi?

L’ordinamento italiano raccoglie tutto quello che riguarda la “garanzia lavori ristrutturazione” nel codice civile all’interno del Libro Quarto (delle obbligazioni), Titolo Terzo (dei singoli contratti), Capo Settimo (dell’appalto).

Prima di procedere dobbiamo quindi chiarire un primo aspetto: i lavori devono essere stati regolarmente appaltati.

Il Codice civile prevede una garanzia sulla ristrutturazione che si prescrive dopo 2 anni dalla consegna dei lavori ultimati.

Tuttavia, la garanzia arriva fino a 10 anni se il vizio o la difformità comporta il rischio di rovina dell’edificio.

Attenzione, però: la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato i lavori e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati nascosti o taciuti in mala fede dall’impresa.

I lavori di ristrutturazione “fatti male” vanno segnalati entro 60 giorni dalla data in cui sono stati scoperti i difetti, formalizzando una richiesta danni per vie legali, a meno che l’impresa non abbia riconosciuto l’errore e si sia impegnata a sistemarlo a sue spese.

Se, invece, il lavoro fatto male rischia di compromettere la struttura dell’edificio, il tempo per presentare denuncia arriva ad 1 anno dalla scoperta del difetto. In presenza di lavori di ristrutturazione “fatti male”, la contestazione va inviata con raccomandata a/r o via Pec (posta elettronica certificata) indirizzata alla sede legale o all’indirizzo Pec dell’azienda appaltatrice. La contestazione può essere scritta e inviata dal singolo cittadino, senza l’assistenza di un avvocato.

Il fatto che non sia mai stato sottoscritto un contratto ma ci sia un semplice preventivo approvato non esime l’impresa dalle proprie responsabilità: l’accordo verbale si concretizza con comportamenti taciti come l’avvio dei lavori.

Quando è necessaria l'occupazione del suolo pubblico?

La concessione dell’occupazione del suolo pubblico (OSP) è regolamentato del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni.

L’occupazione del suolo pubblico è necessaria quando l’area oggetto di intervento è prospicente ad una pubblica via.

Invece se l’area oggetto di intervento è di proprietà del condominio, questa non è necessaria. È a cura della azienda edile occuparsi comunque dell’interdizione dell’area.

È vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un’apposita concessione preventiva dell’ufficio comunale competente, salve ipotesi di carattere di urgenza.

La domanda di concessione per occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Municipio comunale competente per territorio, salvo i casi in cui è prevista la competenza per materia di un ufficio centrale.

Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L’azienda edile ha comunque l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione all’ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente l’inizio dell’occupazione

Ripulite tutto quando andate via?

I nostri operatori, dopo aver terminato le lavorazioni, puliscono tutte le aree di cantiere dalla polvere e dai calcinacci che si sono creati smaltendo eventuali materiali di risulta.

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